Il comma 1039 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, inclusi i costi per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, per chi installa, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, infrastrutture di ricarica elettriche, anche nei condomìni. Per accedere all’agevolazione le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Ciò significa che sono agevolate le stazioni di ricarica poste a servizio di condòmini o delle singole abitazioni, l’importante è che siano ad uso esclusivo dei condòmini, che le acquistano in ragione della propria quota e che, sempre pro-quota, potranno detrarre parte dell’importo agevolato.
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Le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative a:
L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 50% è pari a € 3.000, per cui si può ottenere una detrazione fiscale massima di 1.500 euro ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica devono essere documentate e i relativi pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti tracciabili di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Non è richiesto l’utilizzo di un bonifico bancario particolare come quello per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico (può essere fatto un normale bonifico bancario). La normativa di riferimento, così come i successivi documenti legislativi e di prassi usciti sull’argomento, non hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alla necessità di inserire i riferimenti normativi all’interno della fattura di acquisto. Sul punto è stato solo specificato che è necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Per “punto di ricarica di potenza standard” si intende un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie: (a) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; (b) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW. Per “punto di ricarica non accessibile al pubblico” si intende un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti o un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità o, ancora, un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
L’ambito di applicazione della detrazione fiscale deve intendersi – secondo l’Agenzia delle Entrate – in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Pertanto, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
L’acquisto e installazione dell’infrastruttura possono essere deliberati, in prima o in seconda convocazione, a maggioranza (secondo comma articolo 17-quinquies decreto legge 22/6/2012, n. 83). La spesa ripartita in base ai millesimi di proprietà salvo diversa convenzione, mentre quella riguardante la ricarica va ripartita in base al consumo registrato dall’accorgimento tecnico consigliato dall’installatore. Se il condominio non assume la delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, il condòmino interessato può installare il dispositivo a proprie spese. Gli altri condòmini potranno comunque partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di manutenzione ed esecuzione dell’opera, attualizzate al valore della moneta.
L’obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione, nonché gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione.
Le infrastrutture pubbliche per la ricarica per veicoli elettrici in Italia sono in crescita. Stando alle nostre ultime elaborazioni, relative a maggio 2020, sul suolo nazionale sono presenti 14.302 punti di ricarica in 7.462 stazioni accessibili al pubblico. La ripartizione media è del 73% per le infrastrutture pubbliche e del 27% su suolo privato a uso pubblico (supermercati o centri commerciali).
Anche le app degli operatori di ricarica hanno la localizzazione delle proprie infrastrutture o delle infrastrutture interoperabili, per consentire la prenotazione e il pagamento delle ricariche. Sul mercato, inoltre, esistono app dedicate alla geolocalizzaione delle infrastrutture pubbliche (o ad uso pubblico) che aiutano l’e-driver nella fondamentale pianificazione dei propri viaggi. Le app più diffuse sono Chargemap, Nextcharge, OpenCharge e Plugshare.